Nel pubblico impiego, molti professionisti sanitari che scelgono di dimettersi si chiedono che fine facciano le ferie non godute. Le informazioni fornite dalle amministrazioni sono spesso confuse o incomplete, ma la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione ha chiarito un punto centrale: l’indennità sostitutiva per ferie maturate e non fruite è generalmente dovuta, anche in caso di dimissioni.
Il diritto può andare perso solo se il datore di lavoro dimostra di aver invitato formalmente il dipendente a usufruire delle ferie, avvisandolo che, in caso contrario, sarebbero decadute. Le dimissioni volontarie, da sole, non equivalgono a una rinuncia automatica.
Inoltre, eventuali moduli aziendali con clausole di rinuncia preventiva possono essere impugnati, poiché il diritto alle ferie è tutelato da norme nazionali ed europee ed è considerato irrinunciabile.
Per tutelarsi, è consigliabile formalizzare le dimissioni per iscritto, richiedendo espressamente la fruizione o la monetizzazione delle ferie residue.






