Prestazioni previdenziali e assistenziali indebite da non restituire

Nel diritto civile chi riceve un pagamento non dovuto, in linea di principio, deve restituirlo. Tuttavia, in ambito previdenziale e assistenziale questa regola viene attenuata per tutelare i cittadini che hanno percepito le somme in buona fede e le hanno utilizzate per bisogni essenziali. La giurisprudenza ha infatti riconosciuto che pensioni, assegni e indennità hanno una funzione di sostentamento, perciò chiederne la restituzione può compromettere la dignità e la sicurezza economica della persona.

Per le prestazioni assistenziali la protezione è particolarmente forte: le somme sono generalmente irripetibili, salvo il caso di dolo del beneficiario. Se l’errore dipende dall’ente, come ritardi, comunicazioni poco chiare o controlli tardivi, il cittadino non deve restituire quanto ricevuto.

Anche per le prestazioni previdenziali esistono limiti al recupero. L’indebito non è ripetibile quando deriva da un provvedimento formale, comunicato all’interessato, frutto di un errore dell’ente e in assenza di comportamenti scorretti del pensionato. Inoltre, se l’INPS poteva conoscere i dati reddituali tramite le proprie banche dati, l’errore resta a suo carico.

In sintesi, il sistema privilegia la tutela dell’affidamento e della buona fede, invitando comunque a verificare la propria posizione per prevenire contestazioni.

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