Le infezioni nosocomiali costituiscono, negli ultimi tempi, un tema particolarmente delicato per i nostri nosocomi, sia pubblici che privati, soprattutto in considerazione del consistente proliferare di procedimenti risarcitori che, proprio su questo aspetto, fondano la loro stessa ragion d’esistere.
Diversi studi pubblicati a seguito di ricerche effettuate in ambito giudiziario, che assicurativo, depongono per un significativo incremento delle richieste di risarcimento conseguenti ad episodi di infezione, più comunemente definite ICA (Infezioni Correlate all’Assistenza), contratte dai pazienti durante la degenza ospedaliera, che stanno vieppiù assumendo un ruolo preponderante pari, addirittura, ad un terzo del numero complessivo dei giudizi per malasanità intentati nel nostro paese.
La responsabilità della struttura sanitaria
Da tempo, la giurisprudenza va ripetendo, dapprima in forza di un suo granitico orientamento ed ora chiaramente con l’entrata in vigore dell’art. 7 L. n. 24/2017 (cd. Legge Gelli), che la responsabilità della struttura sanitaria per i danni derivanti da infezione contratta dal malato durante il periodo di ricovero riveste natura contrattuale.
Difatti, nell’ambito delle prestazioni dovute a favore del degente, viene in risalto, non soltanto quella di apprestare tutti gli strumenti idonei alla cura (ivi compresa la messa a disposizione di personale professionale qualificato), ma anche quella di garantire la salubrità ambientale, mettendo in atto protocolli ed iniziative idonei a preservare la salute dei pazienti ricoverati da possibili fonti di infezione.
Come noto, la struttura sanitaria risponde sia per fatto proprio, ai sensi dell’art. 1218 c.c., qualora il danno sia riconducibile a carenze organizzative e strutturali, sia per fatto dei propri ausiliari, ai sensi dell’art. 1228 c.c., per la condotta colposa di coloro che, seppur non legati da un rapporto di lavoro subordinato, costituiscono il mezzo con cui viene fornita la prestazione di cura propria del contratto di degenza.
Le infezioni nosocomiali
Nel caso in cui un paziente contragga un’infezione durante il tempo del ricovero, vale rammentare come tale eventualità non fa scattare automaticamente una responsabilità a carico della struttura, non potendosi individuare una sorta di colpa oggettiva a suo carico, ma pur sempre potrà (o meglio, dovrà) fornire la prova liberatoria per poter andare esente da una condanna risarcitoria.
A tal proposito, viene in rilievo, fra gli aspetti decisivi in questi casi, la teoria del “duplice ciclo causale“, che disciplina l’onere della prova tra le parti, per cui il paziente, che intende agire per richiedere i danni da infezione contratta durante la degenza, dovrà dimostrare:
1 – Il rapporto contrattuale con la struttura (contratto di spedalità o contatto sociale qualificato), di regola avvalorato dal deposito della cartella clinica con cui si dimostra l’accettazione da parte del nosocomio
2 – L’evento dannoso, costituito dall’acclarato aggravamento di una patologia preesistente o l’insorgenza di una nuova patologia (come ad esempio, l’infezione con le sue conseguenze)
3 – Il nesso di causalità: ossia il collegamento eziologico tra l’evento dannoso (ossia, nel caso in esame, l’infezione) e la prestazione complessivamente ricevuta durante il ricovero o, più spesso, in sede di intervento.
Questo nesso potrà essere dimostrato, oltre che con la produzione di tutta la documentazione sanitaria fornita dal paziente, anche con una perizia medico-legale, eventualmente corroborata da un approfondimento tecnico fornito da uno specialista, che faccia risaltare il collegamento causale, secondo la regola del “più probabile che non”, fra il danno accertato ed il trattamento, complessivamente ricevuto durante il soggiorno, eventualmente identificando gli aspetti fattuali a sostegno delle cd. prove presuntive.
Fra i criteri presuntivi elaborati dalla giurisprudenza (fra le altre, Cass. Civ. n. 6386/2023) si enumerano:
- Criterio temporale (o cronologico): per cui l’infezione si manifesta dopo un periodo di tempo congruo rispetto all’incubazione del patogeno, a seguito del ricovero o dell’intervento chirurgico.
- Criterio topografico: per cui l’infezione insorge nel sito chirurgico interessato dall’intervento o in una parte del corpo fatta oggetto di manovre invasive.
- Criterio clinico (o tipologico): per cui il microrganismo responsabile dell’infezione è noto per essere un tipico agente di infezioni nosocomiali (es. batteri multiresistenti) o è particolarmente diffuso in specifici reparti.
- Criterio di esclusività: ossia l’assenza di patologie preesistenti o di altre cause esterne che possano aver ragionevolmente causato l’infezione.
L’onere probatorio della struttura
Una volta che il paziente ha fornito la dimostrazione nel nesso causale che precede, l’onere passa alla struttura sanitaria che, a questo punto, per liberarsi dal possibile giudizio di responsabilità, dovrà a sua volta dimostrare l’esatto adempimento della propria prestazione o che l’inadempimento è stato determinato da una causa imprevedibile e inevitabile, non imputabile alla struttura stessa.
Questa prova liberatoria è particolarmente rigorosa e non può limitarsi alla mera produzione dei protocolli elaborati, dovendosi altresì preoccuparsi, qualora questi siano ritenuti congrui, adeguati e completi, di dimostrare di averli effettivamente applicati nel caso concreto.
La giurisprudenza ha, peraltro, stilato un elenco dettagliato degli elementi che la struttura sanitaria deve provare di aver adottato per prevenire il rischio infettivo.
Fra questi, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Civ., n. 16900/2023) ha annoverato ad esempio:
- a) l’indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
- b) l’indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
- c) l’indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
- d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
- e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
- f) la qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;
- g) l’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
- h) l’indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori;
- i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;
- j) l’indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
- k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
- l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
- m) l’indicazione dell’orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Il nesso causale: il ricorso alle presunzioni semplici
Proprio di recente, la Corte di Cassazione, intervenendo su un caso di responsabilità per infezione nosocomiale, ha fornito alcune indicazioni davvero rilevanti, soprattutto per i pazienti che, il più delle volte, non hanno accesso diretto ai protocolli di prevenzione elaborati dalle strutture, rischiando per ciò solo di gravarli di un onere probatorio, che potrebbe risultare praticamente insuperabile.
Ebbene, con la recente pronuncia n. 17145/2025, il Supremo Collegio ha voluto ribadire che la prova del nesso causale fra l’infezione ed il danno scaturito potrà essere fornita anche attraverso le cd. “presunzioni semplici”.
Ne consegue che, facendo ricorso al principio di vicinanza alla prova, sarà proprio l’azienda sanitaria incriminata a dover dimostrare (con adeguata e conferente produzione documentale nel processo) di aver predisposto adeguati modelli di prevenzione del rischio infettivo, nonché di averli scrupolosamente e diligentemente applicati nel caso concreto.
Laddove tale prova non venga fornita o risulti parzialmente incompleta, potrà quindi discendere il giudizio di responsabilità a suo carico assumendosi, per vera, la circostanza che l’infezione sia stata effettivamente contratta durante il tempo del ricovero, con conseguente condanna della struttura al pagamento del risarcimento dei danni provocati al paziente.






