In un’ipotesi di decesso del paziente a seguito di un intervento chirurgico durante il quale il medico non ha applicato le linee guida, la valutazione della responsabilità del sanitario richiede un’analisi complessa che verte principalmente su tre pilastri: la natura e il ruolo delle linee guida, la nozione di colpa professionale e l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta e l’evento.
Inquadramento Generale della Responsabilità Medica
La responsabilità del medico, così come quella della struttura sanitaria, si fonda sull’inadempimento di un’obbligazione che, per consolidata giurisprudenza antecedente alla Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), veniva qualificata come contrattuale, anche in assenza di un formale contratto, in virtù del cosiddetto “contatto sociale” tra medico e paziente. Da tale rapporto scaturisce un’obbligazione di mezzi e non di risultato: il professionista si impegna a prestare la propria opera con la diligenza richiesta per raggiungere il risultato sperato (la guarigione), ma non a garantirlo.
La diligenza richiesta non è quella generica del “buon padre di famiglia”, ma quella qualificata dell’art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell’attività esercitata. Questo standard di diligenza si sostanzia nell’adeguato sforzo tecnico e nell’impiego di energie, mezzi e conoscenze scientifiche necessarie per adempiere correttamente alla prestazione. Il livello di diligenza esigibile è inoltre proporzionale al grado di specializzazione del medico e all’efficienza della struttura in cui opera.
Il Ruolo delle Linee Guida e la Loro Derogabilità
Le linee guida sono definite come “raccomandazioni finalizzate ad ottimizzare l’assistenza al paziente, fondate su una revisione sistematica delle prove di efficacia e su una valutazione di benefici e danni di opzioni assistenziali alternative”. Esse costituiscono il contenuto primario dell’obbligazione del sanitario e un parametro fondamentale per valutare la correttezza della sua condotta.
Tuttavia, le linee guida non costituiscono un corpus di norme giuridiche rigide e inderogabili. La giurisprudenza ha chiarito che esse:
- Non possono assurgere al rango di fonti di regole cautelari codificate, non essendo né tassative né vincolanti.
- Non eliminano la discrezionalità del giudice, che resta libero di valutare se le circostanze concrete del caso avrebbero richiesto una condotta diversa da quella prescritta.
- Devono essere adeguate “alla peculiarità della malattia ed alle specifiche condizioni del paziente”.
La Corte Costituzionale ha ribadito che “in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali”. Pertanto, il discostarsi da una linea guida non integra automaticamente una condotta colposa. Il medico può, e in certi casi deve, derogare alle raccomandazioni standard qualora le condizioni specifiche del paziente (ad esempio, comorbilità, storia clinica particolare, reazioni atipiche) lo richiedano per tutelare al meglio la sua salute. La condotta diventa colposa quando la deviazione dalla linea guida è ingiustificata e non dettata da una valutazione ponderata delle peculiarità del caso clinico.
La Colpa Professionale: Imperizia, Negligenza e Imprudenza
La colpa del medico, ai sensi dell’art. 43 del codice penale, può manifestarsi come negligenza, imprudenza o imperizia.
- Imperizia: Consiste nella carenza di abilità tecniche o nella non corretta applicazione delle leges artis. È il profilo di colpa più direttamente connesso al rispetto delle linee guida, le quali contengono principalmente “regole di perizia”.
- Negligenza: Si manifesta come trascuratezza, disattenzione od omissione di diligenza (es. mancata esecuzione di un esame necessario).
- Imprudenza: Consiste nell’agire in modo avventato o senza le dovute cautele.
La distinzione è fondamentale. La normativa introdotta dalla c.d. “Legge Balduzzi” (art. 3 del D.L. n. 158/2012, convertito in Legge n. 189/2012) prevedeva una limitazione della responsabilità penale per colpa lieve solo se il medico si fosse attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate. La giurisprudenza ha interpretato questa norma specificando che tale limitazione riguardava esclusivamente l’imperizia, e non la negligenza o l’imprudenza.
“la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall’art. 3 D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (conv., con mod., dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), operando soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida, non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza, perché le linee guida contengono solo regole di perizia.”
Di conseguenza, un medico che non applica una linea guida senza una valida ragione clinica potrebbe essere ritenuto responsabile per imperizia. Se, inoltre, la sua condotta è caratterizzata da trascuratezza o avventatezza, risponderà anche per negligenza o imprudenza, profili per i quali la limitazione per colpa lieve non opera.
Il Nesso di Causalità e l’Onere della Prova
Affinché sorga una responsabilità, non è sufficiente accertare la condotta colposa del medico, ma è indispensabile dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra tale condotta e l’evento dannoso, ovvero il decesso del paziente. In ambito civile, spetta al paziente (o ai suoi eredi) provare questo nesso, dimostrando che la condotta del medico è stata la causa del danno secondo il criterio del “più probabile che non”.
Il giudice deve compiere un “giudizio controfattuale”, volto a stabilire se, qualora il medico avesse tenuto la condotta doverosa (in questo caso, l’applicazione della linea guida), l’evento morte sarebbe stato evitato o significativamente posticipato con un elevato grado di probabilità. Se rimane incerta la causa del decesso, o se questo si sarebbe comunque verificato anche con una condotta diligente, il nesso causale non può considerarsi provato e la domanda risarcitoria viene respinta.
Una volta che l’attore ha provato il nesso causale, l’onere della prova si inverte: spetta al medico (e alla struttura sanitaria) dimostrare che l’inadempimento è dipeso da una causa a lui non imputabile, ovvero da un evento imprevedibile e inevitabile con l’uso della diligenza richiesta.
Profili di Responsabilità Civile e Penale
Responsabilità Civile:
- Prima della Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017): La responsabilità del medico era prevalentemente di natura contrattuale (da “contatto sociale”), con un termine di prescrizione di 10 anni e un regime probatorio più favorevole per il paziente.
- Dopo la Legge Gelli-Bianco: Per i fatti accaduti dopo la sua entrata in vigore, la responsabilità del medico dipendente di una struttura (che non abbia stipulato un contratto diretto con il paziente) è ricondotta al paradigma extracontrattuale dell’art. 2043 c.c., con prescrizione di 5 anni e un onere della prova più gravoso per il danneggiato. La responsabilità della struttura sanitaria rimane invece contrattuale. La Legge Balduzzi, peraltro, già specificava che l’esclusione della responsabilità penale per colpa lieve non eliminava l’obbligo risarcitorio in sede civile.
Responsabilità Penale: Il reato ipotizzabile è quello di omicidio colposo (art. 589 c.p.). In questo ambito, il mancato rispetto di una linea guida assume un ruolo centrale nella valutazione della colpa. Come visto, la Legge Balduzzi escludeva la punibilità per colpa lieve solo in caso di rispetto delle linee guida. Un medico che se ne discosta senza giustificazione non può beneficiare di tale scudo e sarà soggetto alle ordinarie regole di accertamento della colpa penale.
In conclusione, se un medico non applica una linea guida durante un’operazione e il paziente muore, non scatta un’automatica dichiarazione di responsabilità. Sarà necessario un accertamento giudiziale per verificare se la deviazione fosse clinicamente giustificata. In caso contrario, si valuterà se tale condotta configuri una colpa (per imperizia, negligenza o imprudenza) e, soprattutto, se essa sia stata la causa determinante del decesso secondo un criterio di probabilità logica. L’onere di provare il nesso causale grava sugli eredi del paziente.






