Infortunio sul lavoro da Covid-19: il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere riconosce invalidità al 13%  

La sentenza n. 430/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rappresenta un importante precedente in tema di infezioni da Covid-19 contratte in occasione di lavoro e di corretta valutazione dei postumi invalidanti. Il Giudice ha infatti riconosciuto al lavoratore ricorrente un grado di invalidità del 13%, superiore all’8% riconosciuto in sede amministrativa dall’INAIL, accogliendo così – seppur in parte – il ricorso volto alla costituzione della rendita per malattia professionale. 

Si tratta di una decisione particolarmente significativa perché colloca il Covid-19 all’interno del perimetro degli infortuni sul lavoro, confermando orientamenti normativi e giurisprudenziali consolidati negli anni dell’emergenza sanitaria. 

Il caso: contagio da Covid-19 in servizio e conseguenze sulla salute 

Il ricorrente, dipendente della struttura indicata negli atti, ha contratto il Covid-19 il 28 ottobre 2020 durante l’attività lavorativa. L’infezione ha comportato: 

  • polmonite interstiziale da SARS-CoV-2; 
  • riduzione del murmure vescicolare; 
  • lesioni anatomiche documentate; 
  • disturbo dell’adattamento di natura psicologica. 

L’INAIL aveva riconosciuto il nesso causale e un indennizzo per danno biologico pari all’8%, ma il lavoratore sosteneva che i postumi invalidanti erano di maggiore entità. 

Covid-19 come infortunio sul lavoro: il quadro normativo richiamato dal Giudice 

La sentenza offre un quadro puntuale della normativa applicabile, ribadendo che il Covid-19 contratto “in occasione di lavoro” è a tutti gli effetti infortunio sul lavoro, non malattia professionale. 

Vengono richiamati: 

Art. 2 del DPR 1124/1965 (Testo Unico Infortuni) 

L’infortunio richiede: 

  • causa violenta; 
  • occasione di lavoro. 

Il Tribunale cita la giurisprudenza che considera i fattori virali come “causa violenta”, purché collegati allo svolgimento dell’attività lavorativa (Cass. 6899/2004; Cass. 20941/2004; Cass. 9968/2005). 

Art. 42 comma 2 del DL 17 marzo 2020 n. 14 

Stabilisce che: 

  • l’infezione da Covid-19 contratta in ambito lavorativo è trattata come infortunio sul lavoro
  • l’INAIL eroga prestazioni anche per quarantena e permanenza domiciliare. 

Circolare INAIL n. 13/2020 

Le infezioni morbose da Coronavirus sono ricondotte alla categoria degli infortuni sul lavoro, non delle malattie professionali. 

Questo quadro normativo è oggi stabilizzato e la sentenza lo ribadisce con coerenza, confermando l’orientamento a tutela dei lavoratori esposti a rischio biologico. 

La CTU medico-legale: elemento centrale della decisione 

Il Tribunale ha affidato a un consulente tecnico d’ufficio una valutazione aggiornata dei postumi. La CTU ha accertato: 

  • fibrosi polmonare come esito della polmonite da Covid-19; 
  • insufficienza respiratoria sfumata documentata da TC torace; 
  • disturbo dell’adattamento cronico
  • presenza di preesistenze (trauma cervicale valutabile all’1%). 

Il CTU ha motivato in modo dettagliato: 

  • 10% per esiti respiratori (interstiziopatie), richiamando le tabelle di riferimento;  
  • 3% per il disturbo psicologico; 
  • totale 13% quale danno biologico permanente, dalla visita dell’aprile 2024. 

Le conclusioni sono state ritenute dal Giudice: 

“prive di omissioni e vizi logico-giuridici e conformi alle tabelle vigenti” . 

La decisione del Tribunale: riconoscimento del 13% e adeguamento dell’indennizzo 

Il Tribunale: 

  • accoglie il ricorso per quanto di ragione
  • dichiara il diritto del lavoratore alle provvidenze economiche correlate all’invalidità del 13%; 
  • condanna l’INAIL al pagamento della differenza tra quanto già erogato e quanto dovuto; 
  • compensa le spese di lite, data la determinazione del maggior danno solo in fase peritale; 
  • pone le spese di CTU a carico dell’Istituto. 

L’esito è favorevole al lavoratore ma riflette una valutazione prudente, basata strettamente sulla CTU. 

Aspetti più attuali della sentenza 

1. Conferma del Covid-19 come infortunio sul lavoro 

La decisione ribadisce che il contagio in servizio rientra nella tutela infortunistica, un tema ancora attuale nei settori ad alta esposizione (sanità, forze dell’ordine, servizi essenziali). 

2. Centralità della CTU nella quantificazione del danno 

Nel contenzioso post-Covid, le perizie medico-legali assumono un ruolo determinante, soprattutto per valutare: 

  • esiti respiratori permanenti, 
  • sindromi post-acute (long Covid), 
  • disturbi psicologici correlati. 

3. Rilevanza della documentazione clinica di follow-up 

Il riconoscimento del 13% decorre dall’aprile 2024, non dal contagio: questo rende evidente l’importanza del monitoraggio clinico nel tempo per le patologie fibrotiche ed evolutive. 

4. Valutazione sincretica del danno biologico 

La sentenza valorizza un approccio integrato che considera più postumi contemporaneamente, riflettendo le moderne linee medico-legali. 

Quale riflessione a proposito? 

Questa sentenza conferma alcune tendenze ormai chiare nella giurisprudenza post-pandemica. 

1. L’infezione professionale da Covid-19 è infortunio a tutti gli effetti 

La distinzione da malattia professionale è fondamentale: il regime dell’infortunio garantisce tutela più immediata e ampia. Il richiamo alla normativa del 2020 resta pienamente operativo. 

2. La CTU è la chiave del procedimento 

Nei giudizi contro l’INAIL, la valutazione del CTU rappresenta spesso l’elemento decisivo. La precisione della documentazione sanitaria e dei follow-up respiratori è determinante per superare il punteggio riconosciuto in via amministrativa. 

3. Spese compensate: scelta coerente con la dinamica del caso 

Il danno maggiore è stato accertato solo in fase giudiziale, e questo giustifica la compensazione. Una soluzione equilibrata. 

4. Un precedente utile per i lavoratori con postumi da long Covid 

La decisione apre la strada a ulteriori riconoscimenti in favore dei lavoratori che, pur avendo superato l’infezione acuta, presentano oggi danni respiratori cronici, distress psicologico o altre complicanze evolutive. 

La Sentenza 430/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere costituisce un riferimento importante per i casi di infortunio sul lavoro da Covid-19 con esiti permanenti. 
Conferma la tutela prevista dalla normativa emergenziale, valorizza la CTU medico-legale e afferma un approccio rigoroso e aggiornato nella valutazione del danno biologico. 

Un precedente utile non solo per i lavoratori contagiati in servizio, ma per tutti i professionisti del diritto che si occupano di sicurezza sul lavoro e responsabilità dell’INAIL. 

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