Il numero delle pronunce di merito, che hanno visto riconsegnate a medici ed operatori sanitari indennità che gli erano state illegittimamente decurtate durante le ferie, ha subito un significativo incremento, soprattutto dopo la pubblicazione della sentenza n. 17495/2025, con cui la Corte di Cassazione ha recentemente fornito alcuni importanti parametri valutativi.
Davanti alle numerose richieste, con cui il personale sanitario denunciava la decurtazione in busta paga di quanto ordinariamente ricevuto a titolo di indennità di turno, pronta disponibilità, trasferta, festivo e notturno ecc., i giudici di alcuni Tribunali nazionali hanno potuto finalmente rinvenire, fra le pieghe del ragionamento esposto dal Supremo Concesso, i criteri essenziali per valutare l’illegittimità dei conteggi svolti dalle aziende negli ultimi anni.
Ferie retribuite: cosa prevede davvero la legge europea
Tutta la questione ruota intorno alla nozione di ferie annuali retribuite che, visto quanto sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88, impone che la retribuzione corrisposta durante i giorni di riposo non debba essere inferiore alla retribuzione ordinaria percepita durante il tempo di servizio effettivo, così da non generare nel dipendente la scelta di non godere di questo diritto.
Secondo questa impostazione, ai fini del calcolo della retribuzione dovuta durante i giorni di ferie, si devono ricomprendere anche gli elementi retributivi intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte e percepiti in modo continuativo, che compensano lo specifico disagio derivante dall’espletamento di dette mansioni, nonché gli elementi correlati al peculiare status professionale o personale del lavoratore.
Per giungere a siffatto apprezzamento, con conseguente riaccredito in busta delle poste retributive illegittimamente defalcate, si deve altresì riscontrare un’apprezzabile riduzione del compenso, tale da rappresentare un concreto disincentivo al godimento delle ferie.
Le decisioni dei Tribunali: indennità incluse anche durante le ferie
Con una serie di pronunce, la Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno (da ultimo, sentenza n. 1815/2025 del 17/10/2025) ha dato ragione ad un gruppo di infermieri professionali, dipendenti di strutture ospedaliere territoriali, che lamentavano come alcuni emolumenti, generalmente riconosciuti durante il servizio effettivo a titolo di indennità contrattuali (ad es. terapia intensiva, sala operatoria ecc…), non fossero stati inclusi nel computo retributivo relativo al periodo di godimento delle ferie.
Ricostruito, con esattezza, il quadro normativo nazionale e comunitario, i giudici hanno giustappunto ricordato come la Corte di Giustizia europea sia stata chiara nel rimarcare che, con l’espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell’art. 7 della Direttiva n. 88/2003, si è inteso tutelare il principio per cui, durante questo periodo, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria.
Ciò implica che, proprio per garantire al meglio il godimento degli irrinunciabili periodi di riposo annuali, il trattamento economico dovrà essere sostanzialmente sovrapponibile, e quindi compatibile, con quello goduto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in quanto, diversamente, potrebbe costituire un potenziale incentivo a non fruire dei giorni di ferie.
Tali principi hanno trovato terreno fertile davanti alla Corte di Cassazione che, a più riprese, ha ribadito che la retribuzione riconosciuta durante il periodo di godimento delle ferie deve necessariamente estendersi anche alle voci monetarie che risultino collegate all’esecuzione delle mansioni, nonché a quelle correlate allo status personale e professionale del lavoratore (da ultimo, Cass. n. 25120/25, Cass. n. 17495/25, Cass. n. 6282/25).
Come capire se una voce retributiva va conteggiata nelle ferie
Per consentire una corretta valutazione dei singoli casi, così da appurare se una determinata voce retributiva debba essere o meno inclusa nella base di calcolo, sono stati pertanto individuati tre requisiti:
- deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall’interessato compensando uno specifico disagio derivante dall’espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell’interessato;
 - deve essere percepita in modo continuativo, o quanto meno non occasionale, dal lavoratore;
 - deve essere di importo consistente, ossia tale da poter realizzare un potenziale effetto dissuasivo rispetto al godimento delle ferie.
 
Ebbene, sotto tale ultimo specifico profilo, si è voluto ricordare che, proprio con la recente pronuncia 17495/2025 , la Suprema Corte ha ritenuto che, già solo il 6% di retribuzione in meno nei giorni di ferie, può costituire quell’effetto dissuasivo, che la giustizia europea intende fermamente scongiurare.
Un parametro che, espressamente richiamato dal Tribunale di Salerno, è stato ritenuto, insieme agli altri parimenti rinvenuti nelle fattispecie esaminate, utile per giungere alla conclusione che, visto il decremento pari addirittura al 15% della retribuzione goduta dagli infermieri ricorrenti durante il periodo feriale rispetto a quella ordinaria, le decurtazioni applicate dall’azienda fossero del tutto illegittime, ancorchè giustificate dalla contrattazione collettiva applicabile.
Azienda condannata: paga anche gli arretrati
Pertanto, dichiarata la nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva di comparto nella parte in cui escludono tali indennità dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, il Tribunale di Salerno ha dunque dichiarato il diritto dei ricorrenti a vedere inclusa, nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale, sia l’indennità di turno che quella di terapia intensiva, con conseguente condanna dell’Azienda sanitaria datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive maturate dal giugno 2019 al dicembre 2023.
Un consiglio: confrontate le buste paga!
Le numerose pronunce, che si stanno accallando negli ultimi tempi, confermano la probabile presenza di un modus operandi amministrativo che, viste i recenti approdi giurisprudenziali, potrebbe risultare illegittimo, per cui appare consigliabile a tutti gli operatori sanitari del settore (dal personale dirigenziale medico a quello del comparto) svolgere una semplice comparazione fra le buste paga percepite nei 2 distinti periodi, lavorativo e feriale, che già di per sé potrebbe rappresentare un primo indice rivelatore di potenziali decurtazioni stipendiali non regolari, con conseguente possibilità di richiedere la liquidazione degli arretrati e la modifica, per il futuro, dei criteri di calcolo del trattamento economico anche nei periodi di riposo.






