Con la recente circolare n. 11/E l’Agenzia delle Entrate ha definito il cd. perimetro oggettivo e soggettivo dello sgravio introdotto con il D.L. n. 41/21.
L’art. 4 del citato provvedimento prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con esclusione di quelli previsti dall’elenco tassativo stabilito del comma comma 9 del medesimo D.L.
Di rilievo ricordare che il limite di 5.000 euro è determinato non con riferimento all’importo complessivo della cartella di pagamento, ma in relazione agli importi dei «singoli carichi» previsti dalla stessa cartella (perimetro oggettivo).
Per quanto concerne il perimetro soggettivo, la circolare specifica che i debiti che possono essere oggetto di stralcio devono riferirsi:
L’Agenzia delle entrate ha inserito sull’ home page del proprio sito internet la possibilità di verificare, in modo preliminare, se i debiti ammessi alle predette definizioni agevolate possano essere potenzialmente oggetto del provvedimento di stralcio.
Il contribuente potrà accedere al servizio che così verificherà la presenza o meno di debiti aventi i requisiti indicati dovendosi però rammentare che il perfezionamento dell’annullamento avverrà soltanto all’esito della verifica del limite reddituale.